Il trasporto di merci su strada.
Consigli pratici per trasportatori e destinatari della merce.
venerdì 3 gennaio 2025
Paula Gómez
Il trasporto di merci è un pilastro fondamentale per il commercio globale. Tuttavia, le problematiche come danni, perdite o ritardi nella consegna delle merci sono problemi molto frequenti che possono incidere sul rapporto tra le imprese, generando incertezza e persino conflitti. Negli ultimi mesi sono intervenuto in negoziazioni in cui l’azienda destinataria delle merci ha trattenuto l’importo di una fattura al trasportatore per, secondo loro, mancata consegna di parte della merce. È necessario sapere come agire per evitare queste situazioni, perché l’informazione è potere. Di seguito analizzeremo la normativa internazionale e nazionale sulla consegna delle merci su strada per determinare il modo adeguato di procedere in questi casi.
La Convenzione di Ginevra del 1956: trasporto di merci europeo.
In Europa, la Convenzione di Ginevra del 1956 (CMR) è quella che regola il contratto di trasporto terrestre di merci tra gli Stati Membri dell’Unione Europea. La prima idea chiave è che il contratto di trasporto è disciplinato dalla Lettera di Vettura, sebbene la sua assenza, irregolarità o perdita non influisca sull’esistenza o sulla validità del contratto di trasporto, conformemente all’articolo 4 CMR.
Entrando nel merito, è importante ricordare che il trasportatore è obbligato a verificare l’esattezza delle indicazioni contenute nella Lettera di Vettura relative al numero dei colli, nonché ai marchi e ai numeri, allo stato apparente della merce e al suo imballaggio al momento della presa in consegna. Ma cosa succede se la merce caricata non corrisponde a quella indicata nella Lettera di Vettura? La stessa Convenzione stabilisce che, se il trasportatore non ha mezzi ragionevoli per verificare l’esattezza dei dati della Lettera di Vettura, potrà annotare le sue riserve. In altre parole, se come trasportatore non si dispone di mezzi per accertare lo stato delle merci, ad esempio perché non si è incaricati del carico e dello scarico delle stesse, è prudente apporre una riserva sulla Lettera di Vettura, nella quale si giustifichi la mancanza di mezzi per la verifica dello stato della merce trasportata.
Tuttavia, le riserve non vincolano il mittente della merce se non le ha accettate espressamente. Pertanto, il mio consiglio è che, come regola generale, le aziende mittenti non firmino alcuna Lettera di Vettura se vi è annotata una riserva, senza prima esaminare attentamente il tipo di riserva e il suo contenuto.
Come destinataria, le riserve per perdite o danni alla merce devono essere effettuate al momento della consegna se si tratta di danni apparenti, oppure entro i sette giorni successivi —escludendo domeniche e festivi— se i danni sono occulti. È indispensabile formulare le riserve entro il termine legale, poiché, in caso contrario, si riterrà che le merci siano state consegnate come descritto nella Lettera di Vettura.
Se le riserve non vengono effettuate entro il termine previsto dalla normativa, si perde ogni diritto di intraprendere azioni legali per reclamare. E se le riserve sono state formulate conformemente alla legge, il termine di prescrizione per esercitare le azioni è molto breve: 1 anno, salvo in caso di dolo o colpa grave, nei quali il termine si estende a 3 anni, conformemente all’articolo 32 CMR.
Come consulente dell’azienda di trasporto, mi sono trovata di fronte al fatto che il mio cliente non si era occupato del carico e dello scarico dei camion, ma non aveva fatto alcuna riserva nella Lettera di Vettura per giustificare la mancanza di mezzi per esaminare la merce. D’altra parte, l’azienda destinataria ha formulato una riserva al momento della consegna della merce, in modo concreto e giustificato, dichiarando che la consegna era incompleta e che mancavano 5 pallet di prodotto, e il trasportatore ha firmato come conforme. Ciò ha portato il mio cliente allo scenario peggiore possibile: il trasportatore ha perso ogni possibilità di difesa, poiché 1) non ha menzionato la sua mancanza di mezzi per esaminare la merce da trasportare; 2) la destinataria ha formulato una riserva nella Lettera di Vettura al momento della consegna per la perdita della merce, debitamente motivata; e 3) il trasportatore ha firmato tale riserva.
Per questo è così importante conoscere la normativa sul trasporto di merci, poiché può fare la differenza tra essere o meno responsabili secondo la legge. Nel caso presente, il nostro cliente ha imparato una buona lezione, oltre a ricevere un corso accelerato da GRÀCIACALBET sull’applicazione pratica della normativa internazionale sul trasporto di merci.
Normativa nazionale: Legge sul contratto di trasporto terrestre di merci
In Spagna, la Legge 15/2009, dell’11 novembre, è quella che regola il trasporto di merci e costituisce la base giuridica per le imprese che si trovano ad affrontare problemi di danni o perdite di merce durante il trasporto, in operazioni nazionali o quando non sia applicabile la normativa internazionale e possa invece applicarsi la normativa spagnola, in conformità con le norme di diritto internazionale privato.
Nel preambolo della Legge si specifica già che si seguono da vicino le convenzioni CMR —Convenzione di Ginevra del 1956— e CIM —Convenzione di Berna del 1970, per il trasporto di merci per ferrovia—, per cui la regolamentazione è molto simile.
La prima cosa da sottolineare della normativa nazionale è che il trasportatore «risponderà nei confronti del mittente dell’esecuzione integrale del trasporto», secondo l’articolo 6 della Legge 15/2009. E ciò indipendentemente dal fatto che il trasporto venga effettuato con i propri mezzi o tramite un terzo. Pertanto, esiste un regime di responsabilità quasi oggettiva, che spesso i trasportatori ignorano.
Allo stesso modo della normativa internazionale, deve esistere una Lettera di Vettura che indichi tutto ciò che sia indispensabile per identificare il contratto, il luogo e la data di emissione; il nome del mittente e dello speditore; il nome del vettore o, se del caso, del terzo che riceve le merci; la data e il luogo di ricezione della merce, ecc. Tuttavia, come nella normativa internazionale, l’assenza o l’irregolarità della Lettera di Vettura non comporterà l’inesistenza o la nullità del contratto, conformemente all’articolo 13 della Legge.
La legge spagnola, così come la Convenzione di Ginevra del 1956, stabilisce che il vettore (trasportatore) debba verificare lo stato apparente e l’imballaggio della merce al momento della sua ricezione. Se, come nel caso concreto del nostro cliente, il trasportatore non è colui che carica e scarica le merci e, pertanto, non ha i mezzi per effettuare il riconoscimento della merce, dovrà indicarlo nella Lettera di Vettura. E, considerata la responsabilità quasi oggettiva prevista dalla Legge, tale riserva diventa indispensabile per evitare di rispondere di danni o difetti che non competono al trasportatore.
I termini della Legge nazionale sono gli stessi previsti a livello europeo: le riserve per danni o difetti apparenti devono essere effettuate al momento della ricezione delle merci o entro i 7 giorni successivi alla consegna in caso di danni o difetti occulti (articolo 60). Le riserve devono sempre essere formulate per iscritto e in modo motivato. In nessun caso la giurisprudenza ha ritenuto valide le lamentele generiche, ma deve essere identificata la merce concreta che ha subito danni, perdita o ritardo. Come nella normativa internazionale, se le riserve non vengono effettuate entro il termine previsto, si intenderà che la merce sia stata consegnata in buono stato e si perderà qualsiasi diritto di reclamo.
Dal punto di vista del trasportatore, la cosa più importante è indicare nella Lettera di Vettura di non avere i mezzi per verificare lo stato della merce e, in ogni caso, non firmare alcuna riserva apposta nella Lettera di Vettura dal mittente o dal destinatario senza averne prima verificato la veridicità.
Come nella normativa internazionale, se le riserve vengono effettuate correttamente, il termine di prescrizione per esercitare le azioni derivanti dal contratto è di 1 anno, salvo nei casi di dolo o colpa grave, in cui il termine si estende a 2 anni (articolo 79). Ed è qui che vediamo una delle principali differenze con la normativa internazionale, poiché, in caso di dolo o colpa grave, in Spagna il termine può essere esteso fino a 2 anni mentre, nella Convenzione di Ginevra, può essere esteso fino a 3 anni.
Come destinatario, è fondamentale mettere per iscritto le riserve al trasportatore, descrivendo la perdita o il difetto al momento della consegna nella stessa Lettera di Vettura o, se del caso, entro i 7 giorni successivi in caso di difetti occulti.
Pertanto, dal punto di vista del trasportatore, la cosa più importante è indicare di non avere i mezzi per verificare lo stato della merce al momento dell’inizio del trasporto e, in ogni caso, non firmare alcuna riserva fatta dal mittente o dal destinatario, poiché, secondo l’articolo 48, il vettore non risponderà della perdita totale o parziale delle merci se dimostra che la perdita, l’avaria o il ritardo sono stati causati da colpa del mittente o del destinatario.
Come destinatario, è fondamentale comunicare per iscritto le riserve al trasportatore, descrivendo la perdita o l’avaria al momento della consegna o, se del caso, entro 7 giorni dopo, poiché, se tali riserve non vengono formulate, si presumerà che le merci siano state consegnate nello stato descritto nella Lettera di Vettura.
L’informazione è potere
Ogni giorno vengono consegnate tonnellate di prodotti tramite il trasporto terrestre. La nostra economia si regge talmente sul trasporto di merci che esso avviene quasi automaticamente. Tuttavia, conoscere le quattro chiavi fondamentali della regolamentazione del trasporto terrestre di merci, sia a livello nazionale che internazionale, può fare la differenza. È semplice come scrivere un’annotazione breve ma concreta nella Lettera di Vettura oppure, nel caso contenga riserve, non firmarla o firmarla con un «non conforme».
Se, come trasportatore, non si hanno i mezzi per verificare lo stato della merce prima dell’inizio del trasporto, occorre indicarlo nella Lettera di Vettura. Se, come destinatario, la merce ricevuta non corrisponde —o presenta qualche difetto apparente—, occorre annotarlo nella Lettera di Vettura al momento della consegna e, se si rileva un difetto occulto, entro i 7 giorni successivi. Se le riserve non vengono effettuate, si perderà qualsiasi diritto di reclamo. Inoltre, come trasportatore, in linea generale non si devono firmare le riserve formulate dal destinatario, poiché ciò comporterebbe la loro ammissione.
Avere queste nozioni di base e poterle trasmettere agli autisti e ai trasportatori che effettuano la consegna è essenziale per ridurre e prevenire i conflitti in futuro.
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