La dottrina dell’Aliud Pro Alio nelle transazioni B2B
martedì 30 dicembre 2025
Team di comunicazione
Nell’architettura del commercio moderno, l’efficienza operativa si basa sulla presunzione di qualità. Quando una corporazione acquisisce una linea di produzione automatizzata, una flotta di veicoli logistici o un lotto di materie prime critiche, non sta semplicemente comprando un oggetto fisico; sta acquisendo un’aspettativa di funzionalità, prestazioni e redditività futura. Tuttavia, la realtà industriale è imperfetta. La comparsa di difetti latenti, errori di progettazione o non conformità tecniche nelle transazioni tra imprese (Business to Business o B2B) non rappresenta semplicemente un inconveniente logistico, ma attiva uno dei regimi giuridici più severi, complessi e, spesso, implacabili dell’ordinamento spagnolo ed europeo.
A differenza del Diritto dei Consumatori, dove il legislatore estende un mantello protettivo sull’utente finale basandosi sulla sua presunta vulnerabilità, il Diritto Commerciale opera sotto la premessa dell’uguaglianza delle armi. Si presume che le parti siano professionisti, esperti nel loro settore e dotati della diligenza necessaria per verificare i propri acquisti. Questa assunzione ha conseguenze devastanti per l’imprenditore impreparato: termini di reclamo che si esauriscono nel giro di pochi giorni, oneri probatori estremamente gravosi e una distinzione dottrinale tra “vizio occulto” e “consegna di cosa diversa” (aliud pro alio), che può significare la differenza tra recuperare un investimento milionario o subire una perdita catastrofica.
Contenuto dell’articolo
Questo rapporto tecnico, pensato per consulenti legali aziendali, direttori finanziari e responsabili delle operazioni, analizza l’anatomia giuridica dell’inadempimento nella compravendita commerciale. Attraverso un’analisi approfondita della giurisprudenza più recente della Corte Suprema e delle Corti Provinciali, e confrontando normative speciali come il Codice Civile della Catalogna con il Diritto Comune, viene offerta una roadmap per trasformare l’incertezza legale in un vantaggio strategico competitivo. L’obiettivo non è solo la comprensione teorica, ma la preparazione per l’individuazione precoce dei rischi e l’esecuzione di manovre processuali precise che garantiscano la sostenibilità dell’impresa.
La dualità normativa e lo standard di diligenza professionale
La prima barriera che qualsiasi reclamo aziendale deve affrontare è l’individuazione corretta del quadro normativo. In Spagna, la compravendita non è un’istituzione monolitica; la sua regolamentazione si biforca a seconda della natura delle parti contraenti e della destinazione dei beni. Comprendere questa dualità è il primo passo per evitare che la domanda venga respinta per vizi di forma.
La commercialità della compravendita e l’esclusione del consumatore
Il Codice di Commercio (CCom) funge da norma speciale che sostituisce il Codice Civile (CC) nelle operazioni tra imprese. Secondo l’articolo 325 del CCom, si considera commerciale la compravendita di beni mobili destinati alla rivendita, sia nella stessa forma in cui sono stati acquistati, sia in forma diversa, con l’intento di trarre profitto dalla rivendita. Tuttavia, la giurisprudenza ha esteso questo concetto agli acquisti di beni strumentali per il processo produttivo, ritenendo che, anche se la macchina non viene rivenduta, essa si integra in una catena di valore finalizzata al lucro.
Questa distinzione è cruciale perché il Codice Civile, all’articolo 1484, definisce il vizio occulto come quel difetto che rende la cosa inadatta al suo uso o ne diminuisce l’utilità in modo tale che l’acquirente non l’avrebbe acquistata. Ma nell’ambito B2B, questo standard si fa più rigoroso. Non basta che il difetto sia invisibile a occhio nudo; deve essere indetectabile per un esperto.
Il mito del vizio “occulto” di fronte all’acquirente esperto
Uno dei punti di attrito più comuni nei tribunali è la qualificazione tecnica dell’acquirente. L’articolo 1484 del Codice Civile esonera il venditore dalla responsabilità per i difetti che, sebbene non visibili, dovrebbero essere conosciuti dall’acquirente “in ragione del suo mestiere o professione”.
Nella prassi forense, questo innalza la soglia di diligenza richiesta (lex artis) a livelli estremi. Se un’azienda di trasporti acquista camion usati e successivamente reclama per un’usura eccessiva dei differenziali, il tribunale probabilmente respingerà la domanda argomentando che un’impresa del settore dei trasporti possiede la capacità tecnica (o il dovere di procurarsela) per verificare tali componenti prima dell’acquisto. L’“occultamento” nel traffico commerciale non è meramente fisico, ma tecnico. Affinché un vizio sia risarcibile tra professionisti, deve avere una sofisticazione tale o trovarsi in zone così inaccessibili che nemmeno una Due Diligence standard eseguita da un perito competente sarebbe stata in grado di rilevarlo.
Tipo di Acquirente
Standard di Diligenza (Giurisprudenza)
Esempio di Difetto Reclamiabile
Esempio di Difetto NON Reclamiabile
Particular (C2C)
Diligenza media di un “buon padre di famiglia”.
Umidità dietro un armadio a muro.
Una crepa visibile nel muro.
Impresa Generica (B2B)
Diligenza professionale generica. Dovere di ispezione di base.
Guasto alla scheda madre di una macchina CNC dopo un mese di utilizzo.
Danni da ammaccatura sulla carcassa esterna visibili al momento della consegna.
Impresa Specializzata (Acquirente Esperto)
Diligenza tecnica qualificata. Presunzione di conoscenza esperta.
Microfessure interne nelle leghe rilevabili solo con ultrasuoni.
Usura di componenti di consumo o guasti meccanici diagnosticabili tramite rumore o vibrazione durante il test.
La tirannia dei termini: decadenza e strategia processuale
Se lo standard di diligenza è il filtro qualitativo, i termini del Codice Commerciale sono il filtro temporale, progettato per garantire celerità e sicurezza giuridica nel traffico commerciale. La stragrande maggioranza dei reclami B2B fallisce non per mancanza di ragione, ma per ritardo. La gestione di questi tempi deve essere considerata una priorità di gestione del rischio, non un semplice adempimento amministrativo.
L’ultimatum dei quattro giorni: difetti evidenti
L’articolo 336 del Codice Commerciale stabilisce un termine draconiano di quattro giorni dalla ricezione delle merci per reclamare difetti di qualità o quantità quando queste sono imballate. Se la merce viene ricevuta “a vista” (senza imballaggio), il reclamo deve essere immediato.
Este plazo tiene naturaleza de caducidad. Transcurridos los cuatro días sin protesta fehaciente, se presume iuris et de iure que la mercancía fue aceptada a plena conformidad. En la logística moderna, esto plantea retos inmensos. Una empresa que recibe 50 contenedores de componentes electrónicos a menudo no tiene capacidad para inspeccionar la carga en 96 horas. Sin embargo, la ley es implacable. La jurisprudencia admite, no obstante, que la protesta puede ser genérica dentro del plazo, reservándose la cuantificación exacta del daño para un momento posterior, siempre que se deje constancia de la disconformidad.
La trappola dei 30 giorni: l’articolo 342 del Codice di Commercio
Per i vizi interni (nascosti), l’articolo 342 del Codice di Commercio estende il termine di denuncia a 30 giorni dalla consegna. Questo è il “termine di denuncia”, un requisito di procedibilità sine qua non per poter successivamente intentare un’azione giudiziaria.
L’interpretazione del dies a quo (giorno d’inizio) è cruciale. Sebbene la norma parli di “consegna”, la giurisprudenza moderna, nel tentativo di bilanciare la giustizia sostanziale, tende a calcolare questo termine a partire dal momento in cui il vizio “poteva essere conosciuto” dall’acquirente, specialmente nel caso di macchinari complessi che richiedono installazione e messa in funzione (commissioning).
Ad esempio, se una macchina viene consegnata il 1° gennaio, ma non viene installata fino al 1° marzo, e il difetto si manifesta il 15 marzo, i tribunali tendono ad accettare che i 30 giorni decorrono dal 15 marzo.
Tuttavia, fare affidamento su questa interpretazione flessibile è una strategia ad alto rischio. La raccomandazione legale costante è notificare qualsiasi anomalia tramite burofax o tramite atto notarile al primo segnale di malfunzionamento.
La decadenza dell’azione giudiziaria: i sei mesi dell’articolo 1490 del Codice Civile
Una volta effettuata la denuncia entro i 30 giorni, l’acquirente ha un termine di sei mesi per intentare l’azione legale, ai sensi dell’articolo 1490 del Codice Civile.
Qui risiede una delle trappole più pericolose del sistema spagnolo. La dottrina maggioritaria e la giurisprudenza della Corte Suprema considerano questo termine di sei mesi come di decadenza, non di prescrizione.
Differenza Cruciale
La prescrizione può essere interrotta (con un burofax, un’email, un riconoscimento del debito) e il conteggio ricomincia da zero. La decadenza non si interrompe extragiudizialmente. L’orologio dei sei mesi avanza inesorabilmente dalla consegna. Le trattative amichevoli, le promesse di riparazione del venditore o l’invio di tecnici per controllare la macchina non fermano il termine di decadenza.
Conseguenza
Molte aziende perdono il diritto di fare causa perché passano cinque mesi cercando di negoziare una soluzione amichevole. Al settimo mese, quando la negoziazione fallisce, l’azione legale è già decaduta.
La dottrina dell’Aliud Pro Alio: La valvola di sfogo giurisprudenziale
Di fronte alla severità del regime dei vizi occulti (30 giorni per la denuncia, 6 mesi per l’azione legale), la giurisprudenza della Corte Suprema ha sviluppato una costruzione dottrinale che permette agli acquirenti di superare queste barriere temporali e accedere al regime generale di inadempimento contrattuale (5 anni nel diritto comune, 10 in Catalogna). Questa dottrina è conosciuta come aliud pro alio, che letteralmente significa “una cosa al posto di un’altra”.
Anatomia dell’inadempimento totale
L’aliud pro alio si configura quando il difetto è di tale entità che non ci troviamo di fronte a una “cosa difettosa”, ma a una “cosa distinta” da quella pattuita. Non si tratta di una non conformità qualitativa, ma di un’inabilità assoluta dell’oggetto a soddisfare la finalità per la quale è stato acquistato.
La Corte Suprema, in sentenze chiave come quella del 17 gennaio 2008 e in risoluzioni più recenti del 2022 e 2023, ha delineato due categorie di aliud pro alio:
Material
Si consegna una sostanza diversa da quella pattuita (es. si vende olio extravergine di oliva e si consegna una miscela di sansa). È poco comune nelle macchine complesse.
Funzionale
La cosa consegnata è fisicamente quella pattuita, ma è assolutamente inadatta all’uso previsto, provocando una totale insoddisfazione nell’acquirente.
L’inadeguatezza funzionale nelle macchine industriali
Nel contesto delle macchine e dei beni strumentali, la distinzione tra vizio occulto (imperfezione) e aliud pro alio (inutilità) è il campo di battaglia centrale.
- Esempio Pratico: Una macchina per iniezione di plastica che presenta perdite di olio occasionali e produce un 5% di scarto ha vizi occulti (riparabili, indennizzabili tramite quanti minoris). Una macchina che, a causa di un errore di progettazione nel software di controllo, si blocca ogni 10 minuti impedendo la produzione in serie, costituisce un aliud pro alio.
- Criterio Giurisprudenziale: La sentenza della Corte d’Appello di Barcellona sul caso di un tornio Daewoo illustra che l’inadeguatezza non deve essere fisica (la macchina si accende), ma economica e funzionale. Se le riparazioni sono così frequenti da rendere impraticabile lo sfruttamento economico del bene, si considera un inadempimento totale.
Vantaggi processuali dell’Aliud Pro Alio
Invocare con successo questa dottrina trasforma radicalmente lo scenario legale:
- Termine di prescrizione: Si passa dai 6 mesi di decadenza (vizi occulti) ai 5 anni di prescrizione dell’articolo 1964 del Codice Civile (azioni personali) dopo la riforma del 2015.
- Rimedi: Permette la risoluzione del contratto (restituzione del prezzo + interessi) e l’indennizzo completo dei danni (lucro cessante, danno emergente) ai sensi degli articoli 1124 e 1101 del CC, senza i limiti che spesso restringono l’azione redibitoria.
L’eccezione catalana: un’oasi di 10 anni di prescrizione
Nell’intricato panorama giuridico spagnolo, la Catalogna rappresenta un’anomalia garantista di enorme rilevanza per le aziende. La coesistenza del Codice Civile della Catalogna (CCCat) con il diritto statale genera asimmetrie che devono essere sfruttate strategicamente.
L’articolo 121-20 del CCCat e la prescrizione decennale
Mentre nel resto della Spagna la prescrizione generale per le azioni contrattuali è stata ridotta da 15 a 5 anni nell’ottobre 2015, la Catalogna mantiene nel suo articolo 121-20 un termine generale di prescrizione di dieci anni per tutte le pretese che non abbiano un termine speciale stabilito.
Questa differenza è abissale. In un contratto di fornitura di macchinari industriali regolato dalla legge catalana (per vicinanza civile delle parti o scelta espressa), un’azienda potrebbe fare causa per inadempimento contrattuale (aliud pro alio) sette, otto o nove anni dopo la consegna, quando a Madrid tale azione sarebbe già prescritta dopo cinque anni.
Interruzione vs. sospensione nel diritto catalano
Il CCCat è anche più sofisticato nella gestione del tempo:
- Interruzione: Qualsiasi reclamo extragiudiziale valido azzera il conteggio dei 10 anni e lo fa ricominciare da capo.
- Sospensione: L’articolo 121-15 introduce la sospensione per forza maggiore, fermando il conteggio se il titolare della pretesa non può esercitarla per cause indipendenti dalla sua volontà, riprendendo il termine (senza azzerarlo) quando viene meno la causa. Ciò è stato cruciale durante i confinamenti per COVID-19, ma si applica anche ad altre situazioni di impossibilità fattuale.
Insight Strategico: Per un’azienda fornitrice con sede fuori dalla Catalogna che vende a un’azienda catalana, è vitale includere clausole di sottomissione alla legge comune o a giurisdizioni non catalane per evitare di essere esposti a una responsabilità decennale. Al contrario, l’acquirente catalano deve lottare per mantenere l’applicazione del proprio foro civile.
La prova tecnica: la relazione peritale come pietra angolare
Nei contenziosi su vizi occulti o difetti di fabbricazione, il giudice non possiede le competenze tecniche per valutare se la rottura di un asse sia dovuta a fatica del materiale (difetto di origine) o a sovraccarico operativo (uso improprio). Pertanto, la relazione peritale non è una prova qualsiasi; è la prova regina.
Standard di qualità: la norma UNE 197001
Una relazione peritale non può essere una semplice opinione scritta. Per avere peso in tribunale e resistere al controinterrogatorio, deve attenersi a standard di qualità riconosciuti, come la norma UNE 197001 “Criteri generali per la redazione di relazioni e perizie”.
Tracciabilità
La relazione deve documentare la catena di custodia dei campioni analizzati.
Metodologia
È necessario spiegare non solo quale conclusione si è raggiunta, ma anche come si è giunti a essa (prove distruttive, analisi metallografiche, termografie, analisi dei log del software).
Obiettività
Il perito deve includere sia i dati a favore del proprio cliente sia quelli contrari, sotto giuramento di dire la verità (art. 335 LEC). Una relazione eccessivamente parziale perde credibilità davanti al giudice.
Il nesso causale e la preesistenza
La sfida più grande in termini di prova non è dimostrare che la macchina è rotta, ma dimostrare che la causa del guasto era già presente in forma latente (“in germe”) al momento della consegna.
- Tecnica probatoria: nei casi di corrosione, ad esempio, le analisi della profondità dell’ossidazione possono datare l’inizio del processo chimico prima della data di consegna. Nei guasti elettronici, i registri degli errori (log) interni al sistema possono mostrare guasti intermittenti fin dal primo giorno di funzionamento.
Inversione dell'onere della prova nel settore B2B
Tradizionalmente, l’articolo 217 del Codice di Procedura Civile impone al ricorrente (acquirente) l’onere di provare il vizio. Tuttavia, la recente giurisprudenza della Corte Suprema, applicando il principio della “facilità probatoria”, sta invertendo tale onere nei casi in cui sussiste una notevole asimmetria tecnica.
- Dottrina della disponibilità: se il venditore è il produttore e ha il controllo esclusivo del processo produttivo e del know-how tecnico, è lui che si trova nella posizione migliore per dimostrare che il prodotto è uscito perfetto dalla fabbrica. I tribunali richiedono sempre più spesso al venditore di fornire prove dei propri controlli di qualità (QC records) per discolparsi, invece di richiedere all’acquirente una prova diabolica sul processo di fabbricazione.
Clausole limitative e gestione del rischio contrattuale
L’autonomia di volontà (art. 1255 CC) consente alle imprese di concordare regimi di responsabilità diversi da quelli legali, sempre entro certi limiti. Queste clausole costituiscono la prima linea di difesa del venditore e il primo ostacolo per l’acquirente.
Validità delle clausole di esonero nella B2B
A differenza dei contratti con i consumatori, in cui le clausole abusive sono nulle di pieno diritto, nei rapporti tra imprenditori le clausole che limitano o escludono la responsabilità per vizi occulti sono pienamente valide, purché siano chiare ed espressamente accettate.
Tipologia comune
Limitazione quantitativa
“La responsabilità massima del venditore è limitata al 100% del prezzo del prodotto, escluso il mancato guadagno”.
Limitazione temporale
“Il periodo di garanzia è ridotto a 12 mesi, trascorsi i quali decade qualsiasi diritto di ricorso”.
Limitazione dei rimedi
“L’unico obbligo del venditore sarà la riparazione o la sostituzione, con rinuncia da parte dell’acquirente alla risoluzione del contratto”.
Il limite invalicabile: il dolo
L’articolo 1485 del Codice Civile stabilisce che il venditore è responsabile dei vizi occulti anche se ne era all’oscuro, “salvo pattuizione contraria”. Tuttavia, aggiunge una clausola critica: la rinuncia è nulla se il venditore era a conoscenza dei vizi e non li ha manifestati.
- Il concetto di dolo civile: non richiede l’intenzione di danneggiare, è sufficiente la conoscenza del difetto e la sua consapevole occultamento. Se durante il processo di Discovery o le indagini preliminari emergono e-mail interne del venditore che discutono il difetto prima della vendita, qualsiasi clausola di limitazione di responsabilità decade e si apre la strada al risarcimento integrale di tutti i danni e pregiudizi.
Due diligence e dichiarazioni e garanzie (R&W)
Nelle operazioni di M&A (acquisto e vendita di aziende), il rischio di vizi occulti nelle attività dell’azienda acquisita viene gestito tramite la Due Diligence.
- Effetto della Due Diligence: se l’acquirente effettua una verifica approfondita, difficilmente potrà contestare vizi occulti su aspetti che sono stati verificati. Si presume che il prezzo abbia già scontato i rischi rilevati.
- Sandbagging: è la pratica di acquistare un bene sapendo che presenta un difetto per poi reclamarlo in seguito. In Spagna, la buona fede contrattuale (art. 7 e 1258 CC) limita questa pratica, a differenza delle giurisdizioni anglosassoni dove talvolta è consentita tramite clausole “Pro-Sandbagging”.
Prospettiva internazionale: Incoterms e Convenzione di Viennav
In un mercato globale, molte transazioni coinvolgono aziende di diversi paesi. In questo caso, il Codice di commercio spagnolo cede spesso il passo alla normativa internazionale.
La Convenzione di Vienna del 1980 (CISG)
Se l’acquirente e il venditore hanno sede in Stati che hanno aderito alla Convenzione (come Spagna, Francia, Stati Uniti, Cina, Germania), la CISG si applica automaticamente salvo espressa esclusione nel contratto.
- Mancata conformità (Art. 35 CISG): La CISG non parla di “vizi occulti”, bensì di “mancata conformità”. Si tratta di un concetto più ampio e funzionale.
- Termine per la denuncia (Art. 39 CISG): L’acquirente deve presentare denuncia entro un “termine ragionevole”. Sebbene flessibile, esiste un limite assoluto di due anni dalla consegna fisica. Questo termine di due anni funge da scadenza definitiva, sovrapponendosi ai termini nazionali.
Incoterms 2020 e il trasferimento del rischio
È fondamentale non confondere un difetto di fabbricazione con un danno causato dal trasporto. Gli Incoterms definiscono il momento esatto in cui il rischio passa dal venditore all’acquirente.
- Scenario critico: in una vendita EXW (Ex Works), il rischio passa all’acquirente non appena la merce viene messa a sua disposizione presso lo stabilimento del venditore. Se la merce arriva danneggiata a causa di un urto durante il trasporto, il venditore non è responsabile. L’acquirente deve dimostrare che il danno è un difetto di fabbricazione intrinseco e non un trauma dovuto al trasporto. Nelle vendite CIF o DAP, la dinamica cambia.
Strategie settoriali e raccomandazioni finali
Settore automobilistico e gestione delle flotte
La manipolazione del contachilometri o l’occultamento di precedenti sinistri strutturali sono i casi più frequenti. La giurisprudenza (AP Zaragoza) è stata categorica: l’alterazione del chilometraggio non è un semplice vizio, è un errore nel consenso o addirittura un reato penale che consente la nullità radicale del contratto, superando i brevi termini dei vizi occulti.
Raccomandazione: richiedere sempre la cronologia dei controlli tecnici e della manutenzione certificata prima dell’acquisto. Includere nel contratto una clausola in cui il venditore garantisce espressamente il chilometraggio.
Macchinari industriali
L’approccio deve essere quello del “test delle prestazioni” (performance test).
Raccomandazione: non accettare la consegna (accettazione) fino a quando la macchina non abbia funzionato alla capacità nominale per un periodo di prova (ad es. 48 ore consecutive). Collegare l’ultimo pagamento (spesso il 10-20%) alla firma del verbale di accettazione definitivo senza riserve.
Protocollo di azione immediata
La gestione dei reclami industriali non ammette errori. La buona fede commerciale è importante, ma la certezza giuridica è imprescindibile.
Se ricevi un reclamo per difetti, non improvvisare. Attiva questo protocollo di difesa:
Silenzio strategico
Non rispondere per iscritto ammettendo errori né offrendo risarcimenti affrettati. Un’e-mail di scuse può essere utilizzata come riconoscimento di debito e riattivare termini scaduti.
Verifica delle date
Recupera la bolla di consegna firmata. Conta i giorni di calendario fino al primo reclamo comprovato. Sono trascorsi più di 30 giorni? Sono trascorsi più di 4 giorni se il difetto era visibile?
Conservazione delle prove
Richiedi la restituzione del campione difettoso. Non accettare valutazioni basate solo su foto. È necessario che i tuoi esperti analizzino se il difetto è di origine o di manipolazione (colpa del cliente nella scelta o nell’uso).
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