Tutela dei soci di minoranza
Tutela dei soci di minoranza nelle società di capitali
Giovedì 7 settembre 2024
Anna Calbet
La tutela dei soci di minoranza nelle società di capitali è sempre una questione di equilibrio. Spesso la protezione di base che la legge garantisce ai soci di minoranza non è sufficiente a salvaguardare i loro diritti. Per rimediare a ciò è necessario stabilire una serie di meccanismi che rafforzino tali diritti, cercando però di mantenere un equilibrio con i soci di maggioranza, se non si vuole che la società diventi ingovernabile.
Tutela di base
I soci di minoranza chiedono una tutela nei confronti della maggioranza.
La legge prevede già una tutela di base fondata sul diritto all’informazione e sulla responsabilità legale degli amministratori per atti che danneggino gli interessi dei soci di minoranza o della società. Nel caso delle società a responsabilità limitata, è stabilito il diritto di recesso del socio di minoranza se almeno 1/3 degli utili non viene destinato a dividendi, sebbene l’efficacia di questa misura sia stata sospesa fino al 2016.
A partire dal livello di base si possono stabilire altri gradi di tutela:
Tutela rafforzata
Consisterebbe nella necessità del voto favorevole di non meno dell’81% del capitale per determinate decisioni dell’Assemblea e nel garantire che almeno il 50% dell’utile venga distribuito tra i soci.
Le decisioni dell’Assemblea che richiederebbero l’81% del capitale sono l’aumento o la riduzione del capitale. La garanzia di distribuzione dei dividendi si ottiene inserendo nello statuto che, dal risultato annuale positivo dopo le imposte e dopo aver costituito la riserva legale, almeno il 50% sarà destinato al pagamento dei dividendi, salvo diversa decisione dell’Assemblea con il voto favorevole dell’81% del capitale.
Una garanzia aggiuntiva, che dovrebbe essere prevista in un patto parasociale, è un diritto di co-vendita, nel caso in cui i soci di maggioranza decidano di vendere (tag along).
Con questi meccanismi si evita la diluizione del socio di minoranza attraverso aumenti di capitale, si garantisce una redditività minima dell’investimento e si impedisce che il socio di minoranza si ritrovi un socio indesiderato nel caso in cui l’altro venda la propria partecipazione.
Tutela forte
Oltre alle tutele di livello 1 e 2, il voto favorevole dell’81% sarebbe necessario per le decisioni dell’Assemblea riguardanti:
Fusione.
Scissione.
Trasformazione.
Cessione di ramo d’attività.
Avallare.
Scioglimento.
Presentazione di concordato preventivo.
Cambio di sede.
Ampliamento o modifica dell’oggetto sociale.
Compiere qualsiasi atto che ecceda l’oggetto sociale.
Acquisizione di azioni proprie (autocartera).
Tutela massima
Oltre alle misure dei livelli 1, 2 e 3, la tutela massima può prevedere misure aggiuntive, tra cui quelle che consentono al socio di minoranza di bloccare la società, come il voto dell’81% per nominare gli amministratori, nominando due amministratori congiunti, uno per ciascun socio.
Altre garanzie sono l’81% per le delibere riguardanti:
Esclusione dei soci.
Emissione di strumenti finanziari convertibili in azioni.
Partecipazione in società che abbiano lo stesso oggetto sociale.
Approvazione dei conti.
Distribuzione dei dividendi.
Una società di questo tipo sarebbe quella che si conosce come società di blocco, che comporta la possibilità di scioglimento giudiziale se non si raggiunge un accordo tra i soci. Per evitare lo scioglimento per blocco, di solito si stabilisce un meccanismo di acquisto obbligatorio della quota del socio di minoranza da parte del socio di maggioranza. Se tale meccanismo non viene previsto, qualsiasi blocco comporterà che il socio di minoranza possa chiedere lo scioglimento giudiziale.
Modelli di patti
A. Tutela rafforzata
ESERCIZI ECONOMICI: L’esercizio sociale corrisponde all’anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno, salvo il primo esercizio che inizia il giorno della firma dell’atto costitutivo.
Il risultato di ciascun esercizio, una volta detratti i tributi e costituita la riserva legale, sarà destinato, se positivo, a: A) il 50% a dividendo; B) il resto sarà destinato secondo quanto deciso dall’assemblea a maggioranza semplice del capitale sociale.
DELIBERE DELL’ASSEMBLEA: L’Assemblea degli azionisti delibererà a maggioranza su tutte le materie che per legge non richiedano una percentuale maggiore di capitale. In ogni caso sarà necessario il voto favorevole dell’81% del capitale sociale per decidere sull’aumento o la riduzione del capitale.
B. Tutela forte
Mantenendo l’articolo sugli ESERCIZI ECONOMICI ma aumentando la percentuale di distribuzione dei dividendi al 50% e modificando quello delle DELIBERE DELL’ASSEMBLEA:
ESERCIZI ECONOMICI: L’esercizio sociale corrisponde all’anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno, salvo il primo esercizio che inizia il giorno della firma dell’atto costitutivo.
Il risultato di ciascun esercizio, una volta detratti i tributi e costituita la riserva legale, sarà destinato, se positivo, a: A) il 50% a dividendo; B) il resto sarà destinato secondo quanto deciso dall’assemblea a maggioranza semplice del capitale sociale.
DELIBERE DELL’ASSEMBLEA: L’Assemblea degli azionisti delibererà a maggioranza su tutte le materie che per legge non richiedano una percentuale maggiore di capitale. In ogni caso sarà necessario il voto favorevole dell’81% del capitale sociale per:
A) decidere sull’aumento o la riduzione del capitale;
B) fusione, scissione, trasformazione o scioglimento;
C) presentazione di concordato preventivo;
D) prestare garanzie;
E) modificare lo statuto;
F) compiere qualsiasi atto che ecceda l’oggetto sociale;
G) acquisizione di azioni proprie.
C. Tutela massima
Si elimina la distribuzione minima dei dividendi che viene trasferita al quorum rafforzato delle delibere dell’Assemblea. Si aggiunge che il sistema di amministrazione è affidato a due amministratori congiunti.
AMMINISTRATORI: L’amministrazione della società spetta a due amministratori che agiranno congiuntamente e che rappresenteranno la società.
DELIBERE DELL’ASSEMBLEA: L’Assemblea degli azionisti delibererà a maggioranza su tutte le materie che per legge non richiedano una percentuale maggiore di capitale. In ogni caso sarà necessario il voto favorevole dell’81% del capitale sociale per:
A) decidere sull’aumento o la riduzione del capitale;
B) fusione, scissione, trasformazione o scioglimento;
C) presentazione di concordato preventivo;
D) prestare garanzie;
E) modificare lo statuto;
F) compiere qualsiasi atto che ecceda l’oggetto sociale;
G) acquisizione di azioni proprie;
H) nomina degli amministratori;
I) esclusione dei soci;
J) emissione di strumenti finanziari convertibili in azioni;
K) sottoscrizione o acquisizione di partecipazioni in società che abbiano lo stesso oggetto sociale o che siano concorrenti;
L) approvazione dei conti;
M) distribuzione dei dividendi.
Attraverso la combinazione di amministratori congiunti e quorum rafforzato per la nomina degli amministratori, si garantisce la stabilità degli amministratori nominati, poiché il socio di maggioranza potrà revocarne uno o entrambi, ma non nominare un sostituto senza i voti del socio di minoranza.
Bisogna fare attenzione ai procuratori, poiché un blocco degli amministratori congiunti può essere superato agendo tramite un procuratore, il cui potere non potrà essere revocato se gli amministratori non sono d’accordo; bisognerà attendere l’assemblea, che però non può essere convocata se gli amministratori sono in conflitto, e così la questione finirà in tribunale con una convocazione giudiziale dell’assemblea.
Che cos’è un tag along?
Il tag along è un patto relativo a operazioni giuridiche o finanziarie che coinvolgono una società commerciale. La traduzione sarebbe diritto di accompagnamento o di co-vendita.
La clausola
Si tratta di patti comuni negli investimenti delle società di capitale di rischio. Il
Che cos’è un patto parasociale?
Conosciamo come patto parasociale un documento con cui i membri di una società commerciale regolano, al di fuori dello statuto sociale, i loro rapporti reciproci o con la società. Questi patti sono privati e non vengono iscritti nel Registro delle Imprese, per cui rimangono riservati o segreti. I giudici hanno dichiarato la validità di tali patti tra i soci e con la società, ma non nei confronti dei terzi, dato il loro carattere riservato.
Questi cosiddetti patti parasociali vengono utilizzati per stabilire meccanismi di tutela dei soci di minoranza, dividendi minimi, conferimenti dei soci, diritti di co-vendita, opzioni di acquisto o di vendita, remunerazioni e una varietà di accordi che, per qualsiasi ragione, non si vogliono inserire nello statuto, per evitare che diventino pubblici.
Ti accompagniamo?
La tutela dei soci di minoranza non è solo una questione di giustizia, ma anche di equilibrio e sostenibilità aziendale. Stabilire meccanismi adeguati può fare la differenza tra una società governabile e un’altra esposta a conflitti permanenti.
In GRÀCIACALBET aiutiamo a progettare statuti, patti parasociali e strutture giuridiche che rafforzino i diritti dei soci di minoranza senza compromettere la stabilità della società.
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